BRRD
A partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Questa direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle funzioni essenziali. Le autorità di risoluzione, in caso di dissesto di un istituto di credito potranno:
- Vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
- Trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- Trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- Applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:
- Azioni
- Obbligazioni Subordinate o similari
- Obbligazioni Senior
- Depositi sopra i 100.000,00 euro
Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione di alcune espressamente individuate, tra le quali:
• depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro
• passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bond) e altri strumenti garantiti
• obblighi derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito
• passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni
• passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a7 giorni
• debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e debiti fiscali, purché privilegiati dalla normativa fallimentare
Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016.
Nome documento | Peso del file | Data | |
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Brochure Bail-in | 4.21 Mb | 01/01/2016 | |
Gestione crisi bancarie | 282.13 Kb | 01/01/2016 |